Art. 8.
(Misure previdenziali).

      1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari a un anno per ogni figlio nato o adottato secondo ovvero ulteriore per ordine di nascita.
      2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32, le parole: «il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di trentasei mesi»;

          b) al comma 1 dell'articolo 34, dopo le parole: «pari al 30 per cento della retribuzione» sono inserite le seguenti: «, e comunque non inferiore a 500 euro mensili,» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

      3. Per le lavoratrici che optano per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è prevista la riduzione di due punti

 

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percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico delle lavoratrici medesime.